Azioni a difesa delle vittime
Nei Paesi anglofoni con il termine “body shaming” si indica il prendere in giro qualcuno per via del suo aspetto fisico, perché grasso, emaciato, basso, brutto, ipertricotico, etcetera.
Deridere una persona in ragione dei suoi presunti o reali difetti fisici può sconfinare in condotte penalmente rilevanti per le quali gli autori possono essere perseguiti.
Ma occorre fare dei necessari distinguo, se un calciatore professionista dovesse essere ritenuto obeso da un giornalista sportivo in un articolo in cui si parla della deludente prestazione dell’atleta nella sua ultima partita di calcio, non si potrebbe parlare di alcuna condotta denigratoria o offensiva , ma di una critica alla quale il personaggio pubblico non può sottrarsi fintanto rimanga nell’alveo di tali limiti.
Diversamente il signor Mario Rossi che lavora in un ufficio comunale qualora venisse definito su di un gruppo social come ciccia bomba, oppure gobbo, o ancora mostro per la bruttezza delle sue fattezze, da parte di un utente iscritto al social, potrebbe ritenersi persona offesa del reato di diffamazione aggravata, in quanto ciascuna di tali espressioni appare idonea ad offendere la reputazione e l’onere della vittima assente (art. 595 C.P.)
Quando invece la derisione avviene in maniera ripetuta sul luogo di lavoro o in altri contesti sociali al punto da ingenerare nella vittima uno stato d’ansia ogni qualvolta debba recarsi al lavoro oppure tale da fargli modificare le proprie abitudini di vita per evitare di frequentare determinati posti ove potrebbe incontrare l’autore delle offese e denigrazioni, si potrebbe configurare il delitto di atti persecutori (art. 612 bis C.P.).
Ma le violazioni del codice penale non si esauriscono qui, potendosi ravvisare ancora il reato di molestie o disturbo alle persone art. 660 C.P. nei confronti del mittente del messaggio o dell’ e-mail contenente frasi o immagini offensive.
Come può difendersi la vittima di tali condotte denigratorie?
Qualora ravvisi la sussistenza degli elementi sopra enunciati, la parte offesa potrà presentare una denuncia – querela all’Autorità Giudiziaria con la successiva possibilità di costituirsi parte civile nel processo a carico dell’imputato.
Sul piano dei rimedi extra giudiziari, particolare attenzione è stata posta dal legislatore, a tutela dei minori vittime di atti di cyber bullismo, in cui rientra la derisione per il proprio aspetto fisico, infatti la legge n.171 del 2017 ha previsto lo strumento della segnalazione che consente:
a) al minore di almeno 14 anni o ai suoi genitori di chiedere in prima battuta al responsabile del sito web o social media di bloccare i contenuti offensivi entro le successive 24 ore;
b) in caso di mancato riscontro del gestore di rivolgersi all’Autorità Garante della protezione dei dati personali mediante il modello di segnalazione predisposto dalla predetta Autorità in materia di cyberbullismo che provvederà in caso di accoglimento all’oscuramento dei contenuti entro il termine di 48 ore.
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