Il delitto di diffamazione, previsto dall’art. 595 del codice penale, si concretizza quando: “chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”.
La pubblicazione di immagini o scritti diffamatori in un sito web o sui social network, come ad esempio Facebook, o su una chat di gruppo della nota applicazione WhatsApp, o la creazione di un sito web a contenuto diffamatorio è stata ricondotta alla fattispecie della diffamazione commessa “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, di cui all’articolo 595, comma 3 del codice penale.
Anche l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( Cassazione, Sez. V, 16.10.2012, n. 44980).
Dopo aver concentrato l’attenzione sui profili di carattere sostanziale passiamo alle tematiche più strettamente processuali e in particolare alle modalità di ricerca della prova in materia di diffamazione on-line.
Attualmente le strade ritenute percorribili da più parti sono:
- indicare, già nella querela, persone che affermino di aver visto in rete, il contenuto diffamatorio quel determinato giorno e a quella determinata ora;
- allegare alla querela una copia conforme rilasciata da un pubblico ufficiale o da un notaio della pagina web interessata o di un post di Facebook.
In merito si possono fare alcune considerazioni:
- le dichiarazioni di un terzo che possa dire di aver visto il post sono liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e saranno credibili solo tenendo conto anche di tutti gli altri elementi acquisiti nel corso del processo;
- la realizzazione della copia conforme di una pagina web da parte di un notaio trova oggettive difficoltà tenuto conto della peculiarità dell’oggetto, che si caratterizza tanto da contenuto statico (immagini, testo) quanto multimediale (video, suoni) o addirittura dinamico (moduli da compilarsi on line).
La pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nel D. Lgs 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (in sigla CAD) e, come tale, può essere introdotto nel giudizio come prova.
La Cassazione, Sezione lavoro con la sentenza n. 2912 del 18 febbraio 2004 ha, però, stabilito che:
“La copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie. Per la rispondenza all’originale e la riferibilità a un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò)”.
La Cassazione in tale sentenza ha precisato che “Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione.” e, pertanto, per ottenere “la cristallizzazione” dei contenuti web, molti esperti hanno indicato come procedura da seguire quella dell’acquisizione forense adottando software e procedure consolidate in ambito d’Informatica Forense.
Cos’è l’Informatica forense?
L’Informatica Forense o anche detta Digital Forensics consiste nell’estensione alla tecnologia informatica di teorie, principi e prassi proprie delle scienze forensi e il suo scopo principale è l’identificazione, l’acquisizione, l’analisi e la presentazione di “evidenze digitali” cioè qualsiasi dato digitale (es. file audio – file video – file di testo – file immagine – file di data base etc.) che sia memorizzato o trasmesso in formato digitale da dispositivi elettronici come: tablet, PC, digital camera, ipod, smartphone, iphone, etc,), in modo da garantirne l’integrità, l’autenticità e la loro utilizzabilità in ambito processuale.
L’integrità, in particolare, può essere definita come “quella proprietà per effetto della quale si escludono alterazioni indebite delle tracce informatiche intervenute in epoca successiva alla creazione, trasmissione o allocazione in un supporto”, infatti attraverso la procedura denominata “acquisizione” vengono adottate delle misure dirette ad assicurare la conservazione dei dati digitali originali e ad impedirne ogni possibile alterazione.
L’ “acquisizione” consiste nella creazione di un’immagine forense, detta “bit stream image”, che non è una copia, ma un esatto duplicato dei dati da acquisire.
La conformità dell’originale con l’immagine forense –in quanto copia fidefaciente– viene verificata mediante l’utilizzo di uno strumento matematico denominato “funzione di hash”, che produce un codice numerico (detto “digest”), che funziona come una specie di impronta digitale, poiché confrontando questo valore prima e dopo l’analisi si può dimostrare che non sono state introdotte modifiche.
In materia di siti web, specifici software ad esempio permettono:
- l’acquisizione di pagine internet, intranet e risorse su rete LAN;
- l’acquisizione grafica di una intera pagina web a piena risoluzione;
- l’acquisizione in modo automatico di tutti gli oggetti collegati alla pagina web, quali immagini, archivi, documenti, i cui riferimenti vengono inseriti in un file di riepilogo riportando gli “hash” di controllo;
- l’acquisizione dell’intero codice HTML della pagina web;
- l’acquisizione degli “headers” inviati dal Web Server al Client, l’indirizzo IP e l’”hostname”.della pagina;
- il calcolo automatico degli “hash” MD5 e SHA1 per tutti i file acquisiti;
- la verifica dell’integrità dell’acquisizione mediante algoritmi proprietari;
- l’apposizione di timestamp digitali dimostranti che testi o immagini erano disponibili su Internet ad una certa data ed ora,anche se successivamente rimossi o cancellati.
I tool impiegati consentono di acquisire le pagine web garantendo l’integrità e la trasparenza del “processo di cattura”, eliminando possibili errori dell’operatore nel rispetto di best practises consolidate nella Digital Forensics, in modo da consentirne la successiva ammissibilità in giudizio.
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